Art. 4 (Convenzione n. 148)
1. La legislazione nazionale dovra' prescrivere misure da adottare sui luoghi di lavoro per prevenire, limitare e tutelare i lavoratori contro i rischi professionali causati dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni. 2. Le modalita' di applicazione delle misure prescritte potranno essere adottate sotto forma di norme tecniche, raccolte di direttive o sotto altra adeguata forma.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
