1. La competente autorita' dovra' stabilire i criteri per la determinazione dei rischi da esposizione all'inquinamento dell'aria, ai rumori e alle vibrazioni sui luoghi di lavoro e se necessario dovra' prescrivere sulla base di tali criteri i limiti di esposizione. 2. Al momento dell'elaborazione dei criteri e della determinazione dei limiti di esposizione, la competente autorita' dovra' considerare il parere di persone qualificate dal punto di vista tecnico, designate dalle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. 3. I criteri e i limiti di esposizione dovranno essere stabiliti, completati e riesaminati ad intervalli regolari, considerati i nuovi dati e conoscenze nazionali e internazionali, tenuto conto, nella misura del possibile, di ogni aumento dei rischi professionali derivanti dalla simultanea esposizione sul luogo di lavoro a piu' fattori nocivi.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-148-art8 · fonte su Normattiva