1. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione l'autorita' competente dovra' consultarsi con le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e, dei lavoratori interessati. 2. Rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori elaboreranno congiuntamente le modalita' di applicazione delle misure prescritte ai sensi dell'articolo 4. 3. Avra' luogo a tutti i livelli una collaborazione la piu' efficace possibile tra datori di lavoro e lavoratori per l'applicazione delle misure prescritte ai sensi della presente Convenzione. 4. Rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori dell'impresa dovranno avere la possibilita' di accompagnare gli ispettori al momento del controllo dell'applicazione delle misure prescritte ai sensi della presente Convenzione, a meno che questi non ritengano, alla luce delle direttive generali della competente autorita', che cio' possa nuocere all'efficacia del loro controllo.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-148-art5 · fonte su Normattiva