Art. 5 (Convenzione n. 148)
1. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione l'autorita' competente dovra' consultarsi con le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e, dei lavoratori interessati. 2. Rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori elaboreranno congiuntamente le modalita' di applicazione delle misure prescritte ai sensi dell'articolo 4. 3. Avra' luogo a tutti i livelli una collaborazione la piu' efficace possibile tra datori di lavoro e lavoratori per l'applicazione delle misure prescritte ai sensi della presente Convenzione. 4. Rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori dell'impresa dovranno avere la possibilita' di accompagnare gli ispettori al momento del controllo dell'applicazione delle misure prescritte ai sensi della presente Convenzione, a meno che questi non ritengano, alla luce delle direttive generali della competente autorita', che cio' possa nuocere all'efficacia del loro controllo.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
