Art. 6 (Convenzione n. 148)
1. I datori di lavoro sono ritenuti responsabili dell'applicazione delle prescritte misure. 2. Ogni volta che piu' datori di lavoro svolgano simultaneamente l'attivita' sul medesimo luogo di lavoro, hanno il dovere di collaborare per l'applicazione delle prescritte misure senza pregiudicare la responsabilita' personale di ciascun datore di lavoro per la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati. Nei casi appropriati l'autorita' competente prescrivera' le procedure generali regolanti le suddette collaborazioni.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
