1. La legislazione nazionale fara' assumere alle persone appropriate - datori di lavoro, proprietari, comandanti o qualsiasi altra persona, a seconda dei casi - la responsabilita' di applicare le misure contemplate nel paragrafo 1 dell'articolo 4. 2. Nel caso in cui piu' datori di lavoro svolgano simultaneamente delle attivita' sul medesimo luogo di lavoro, essi hanno il dovere di collaborare per l'applicazione delle prescritte misure senza che si limiti la responsabilita' personale del datore di lavoro per la salute e la sicurezza dei lavoratori da lui impiegati. L'autorita' competente prescrivera' espressamente le procedure generali regolanti le suddette collaborazioni, nei casi appropriati.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art5 · fonte su Normattiva