Qualsiasi rischio causato dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni dovra' essere eliminato nella misura del possibile sui luoghi di lavoro:

  • a)ricorrendo ad apparecchiature tecniche applicate ai nuovi impianti o ai nuovi processi produttivi al momento della loro progettazione o messa in funzione ovvero quando questo sia impossibile ricorrendo ad accorgimenti tecnici da effettuare sugli impianti o processi produttivi esistenti;
  • b)ricorrendo a norme complementari di organizzazione del lavoro.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-148-art9 · fonte su Normattiva