Le disposizioni della presente convenzione dovranno essere applicate tramite la legislazione nazionale, a meno che non siano applicate con convenzioni collettive, regolamento d'impresa, sentenza arbitrale o delibera giudiziaria o con qualsiasi altra maniera conforme alla prassi nazionale e che sia appropriata, tenuto conto delle condizioni proprie di ciascun paese.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-149-art8 · fonte su Normattiva