Art. 8 (Convenzione n. 149)
Le disposizioni della presente convenzione dovranno essere applicate tramite la legislazione nazionale, a meno che non siano applicate con convenzioni collettive, regolamento d'impresa, sentenza arbitrale o delibera giudiziaria o con qualsiasi altra maniera conforme alla prassi nazionale e che sia appropriata, tenuto conto delle condizioni proprie di ciascun paese.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
