[1]1. Tutte le misure necessarie, ivi compresa l'adozione di sanzioni appropriate, devono essere prese dall'autorita' competente al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.

[2]2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni della convenzione oppure a controllare che una ispezione appropriata sia effettuata.

[3]3. La legislazione nazionale deve indicare le persone incaricate di assicurare l'esecuzione delle disposizioni della presente convenzione.

[4]4. Il datore di lavoro deve tenere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno, per ogni persona impiegata o che lavora in sotterraneo e' che abbia superato di meno di due anni l'eta' minima di ammissione specificata:

  • a)la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile;
  • b)la data alla quale la persona e' stata impiegata o ha lavorato in sotterraneo, nell'impresa, per la prima volta.

[5]5. Il datore di lavoro deve, dietro richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, mettere a loro disposizione, gli elenchi delle persone impiegate o lavoranti in sotterraneo che abbiano superato di meno di due anni l'eta' minima di ammissione specificata; questi elenchi devono indicare la data di nascita di queste persone e la data alla quale, esse sono state impiegate o hanno lavorato in sotterraneo, nell'impresa, per la prima volta.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-123-art4 · fonte su Normattiva