1. Il Direttore Generale del Bureau international du Travail notifichera' ad ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli verranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione. 2. Il Direttore Generale, con la notifica della registrazione della seconda ratifica comunicatagli, richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-151-art13 · fonte su Normattiva