1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrera' in vigore.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-136-art18 · fonte su Normattiva