Per permettere ai lavoratori di cambiare gli abiti e di depositare e far asciugare i vestiti che non sono indossati durante il lavoro, devono essere previste e mantenute in buono stato installazioni idonee.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
Per permettere ai lavoratori di cambiare gli abiti e di depositare e far asciugare i vestiti che non sono indossati durante il lavoro, devono essere previste e mantenute in buono stato installazioni idonee.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~art15 · fonte su Normattiva