Art. 10 (Convenzione 119)
[1]1. Il datore di lavoro deve adottare idonee misure per mettere i lavoratori al corrente della legislazione nazionale sulla protezione delle macchine e renderli opportunamente edotti dei pericoli connessi con l'impiego delle macchine e delle precauzioni da prendere.
[2]2. Il datore di lavoro dovra' disporre e mantenere l'ambiente di lavoro in condizioni tali da prevenire pericoli per i lavoratori addetti alle macchine considerate dalla presente convenzione.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
