I lavoratori devono essere protetti con provvedimenti idonei e praticabili contro le sostanze ed i procedimenti lavorativi fastidiosi, insalubri o tossici, o, per qualsiasi motivo, pericolosi. Quando la natura del lavoro lo richiede, l'autorita' competente deve prescrivere l'impiego di apposito equipaggiamento di protezione individuale.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~art17 · fonte su Normattiva