I lavoratori devono essere protetti con provvedimenti idonei e praticabili contro le sostanze ed i procedimenti lavorativi fastidiosi, insalubri o tossici, o, per qualsiasi motivo, pericolosi. Quando la natura del lavoro lo richiede, l'autorita' competente deve prescrivere l'impiego di apposito equipaggiamento di protezione individuale.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
