1. La legislazione nazionale dovra' prescrivere, in materia di operazioni portuali, delle misure conformi alle disposizioni della parte III della presente convenzione riguardo a:

  • a)sistemazione e manutenzione dei luoghi di lavoro e dei materiali e il ricorso a metodi di lavoro che possano offrire garanzie di sicurezza e salubrita';
  • b)sistemazione e manutenzione, in tutti i luoghi di lavoro, di mezzi di accesso che garantiscano la sicurezza dei lavoratori;
  • c)informazione, formazione e controllo indispensabili per garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi di infortunio o contro i rischi per la salute derivanti dal loro lavoro o intervenuti nel corso di quest' ultimo;
  • d)messa a disposizione dei lavoratori di qualsiasi attrezzatura per la protezione individuale, tuta di protezione e mezzo di salvataggio che potranno essere ragionevolmente richiesti nel caso in cui non si possano prevenire in altro modo i rischi d'infortunio o i rischi per la salute;
  • e)predisposizione e manutenzione di adeguati e sufficienti mezzi di pronto soccorso e salvataggio;
  • f)elaborazione ed istituzione di adeguati processi concepiti per far fronte a qualsiasi eventuale situazione d'emergenza. 2. Le misure da adottare per l'applicazione della presente convenzione dovranno riguardare:
  • a)le prescrizioni generali relative alla costruzione, attrezzatura e manutenzione degli impianti portuali e altri luoghi dove si effettuino operazioni portuali;
  • b)la lotta contro gli incendi, le esplosioni e la loro prevenzione;
  • c)mezzi sicuri di accesso alle navi, stive, piattaforme, materiali ed attrezzature di sollevamento;
  • d)il trasporto dei lavoratori;
  • e)l'apertura e chiusura dei boccaporti, la protezione dei boccaporti ed il lavoro nelle stive;
  • f)la costruzione, manutenzione ed utilizzazione delle attrezzature di sollevamento e di operazioni portuali;
  • g)la costruzione, manutenzione ed utilizzazione delle piattaforme;
  • h)l'attrezzatura e l'utilizzazione degli alberi di caricamento;
  • i)il controllo, l'esame, l'ispezione e la certificazione, in caso di necessita', delle attrezzature di sollevamento, degli accessori di operazioni portuali (comprese le catene e i cavi), delle brache e degli altri dispositivi di sollevamento facenti parte integrante del carico;
  • j)le operazioni portuali dei diversi tipi di carico;
  • k)l'accatastamento ed il deposito delle merci;
  • l)le sostanze pericolose e gli altri, rischi dell'ambiente di lavoro;
  • m)l'equipaggiamento per la protezione individuale e le tute di protezione;
  • n)gli impianti sanitari, i servizi e le sale di riposo;
  • o)la sorveglianza medica;
  • p)il pronto soccorso e i mezzi di salvataggio;
  • q)l'organizzazione della sicurezza e dell'igiene;
  • r)la formazione dei lavoratori;
  • s)la denuncia e l'inchiesta in caso d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale. 3. L'applicazione pratica delle prescrizioni derivanti dal paragrafo 1 del presente articolo dovra' essere assicurata da o comunque basarsi su norme tecniche o raccolte di direttive pratiche approvate dalla competente autorita', o altri metodi appropriati compatibili con la pratica e le condizioni nazionali.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art4 · fonte su Normattiva