I locali utilizzati dai lavoratori devono essere illuminati in modo sufficiente ed opportuno; per i locali di lavoro l'illuminazione per quanto e' possibile, deve essere naturale.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
I locali utilizzati dai lavoratori devono essere illuminati in modo sufficiente ed opportuno; per i locali di lavoro l'illuminazione per quanto e' possibile, deve essere naturale.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~art9 · fonte su Normattiva