Art. 2 (Convenzione 103)
Ai fini della presente convenzione, il termine "donna" designa ogni persona di sesso femminile, qualunque siano la sua eta', la nazionalita', la razza o le sue credenze religiose, sposata o no, ed il termine "bambino" designa qualsiasi bambino, nato da matrimonio o fuori del matrimonio.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
