Ai fini della presente convenzione, il termine "donna" designa ogni persona di sesso femminile, qualunque siano la sua eta', la nazionalita', la razza o le sue credenze religiose, sposata o no, ed il termine "bambino" designa qualsiasi bambino, nato da matrimonio o fuori del matrimonio.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-103-art2 · fonte su Normattiva