Art. 2 (Convenzione 112)
[1]1. I fanciulli di eta' inferiore a quindici anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da pesca.
[2]2. Tuttavia essi possono prendere parte occasionalmente alle attivita' a bordo delle navi da pesca, durante le vacanze scolastiche, a condizione che tali attivita':
- a)non siano nocive alla loro salute o al loro normale sviluppo;
- b)non siano di natura tale da recare pregiudizio alla loro frequenza scolastica;
- c)non abbiano per oggetto un beneficio commerciale.
[3]3. Inoltre la legislazione nazionale puo' autorizzare il rilascio di certificati che permettono ai fanciulli non inferiori ai quattordici anni di essere impiegati, qualora l'autorita' scolastica - o un'altra appropriata autorita', designata dalla legislazione nazionale - abbia accertato che tale impiego corrisponde all'interesse del fanciullo e dopo aver preso nella dovuta considerazione la salute e lo stato fisico del fanciullo e i vantaggi immediati e futuri che l'impiego considerato puo' per lui comportare.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
