[1]1. I fanciulli di eta' inferiore a quindici anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da pesca.

[2]2. Tuttavia essi possono prendere parte occasionalmente alle attivita' a bordo delle navi da pesca, durante le vacanze scolastiche, a condizione che tali attivita':

  • a)non siano nocive alla loro salute o al loro normale sviluppo;
  • b)non siano di natura tale da recare pregiudizio alla loro frequenza scolastica;
  • c)non abbiano per oggetto un beneficio commerciale.

[3]3. Inoltre la legislazione nazionale puo' autorizzare il rilascio di certificati che permettono ai fanciulli non inferiori ai quattordici anni di essere impiegati, qualora l'autorita' scolastica - o un'altra appropriata autorita', designata dalla legislazione nazionale - abbia accertato che tale impiego corrisponde all'interesse del fanciullo e dopo aver preso nella dovuta considerazione la salute e lo stato fisico del fanciullo e i vantaggi immediati e futuri che l'impiego considerato puo' per lui comportare.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-112-art2 · fonte su Normattiva