Art. 1 (Convenzione 112)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]QUARANTATREESIMA SESSIONE (Ginevra, 3-25 giugno 1959)
[3]CONVENZIONE 112
[4]Convenzione sull'eta' minima di ammissione al lavoro dei pescatori La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 3 giugno 1959, nella sua quarantatreesima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all'eta' minima di ammissione al lavoro dei pescatori, questione compresa nel quinto punto all'ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta oggi, diciannove giugno millenovecentocinquantanove, la seguente convenzione, che sara' denominata "Convenzione sull'eta' minima dei pescatori, 1959":
[5]Art. 1.
[6]1. Agli effetti della presente convenzione, il termine "battello da pesca" deve essere riferito a ogni nave, battello o costruzione navale, di qualunque tipo, di proprieta' pubblica o privata, adibito alla pesca marittima nelle acque salate.
[7]2. La presente convenzione non si applica alla pesca nei porti o negli estuari dei fiumi, ne' alle persone che si dedicano alla pesca sportiva o di diporto.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
