Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro
Art. 22 (Convenzione 115)
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
- a)la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione implichera' di pieno diritto, nonostante il precedente art. 18, la denuncia immediata della presente convenzione, purche' la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
- b)a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente convenzione restera' in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata, e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
