[1]1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  • a)la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'art. 22 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione, con la riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri.

[2]2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~art26 · fonte su Normattiva