Art. 11 (Convenzione 112)
[1]1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
- a)la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione, implichera' di pieno diritto, nonostante il precedente art. 7, la denuncia immediata della presente convenzione, purche' la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
- b)a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
[2]2. La presente convenzione restera' in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
