[1]1. L'uso di segnali adeguati di pericolo deve essere adottato per indicare l'esistenza di rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Dovranno essere fornite ai lavoratori, tutte le informazioni che possono risultare necessarie a tale riguardo.

[2]2. Tutti i lavoratori direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni ionizzanti dovranno essere adeguatamente istruiti, prima e durante la destinazione a tali lavori, circa le precauzioni da prendere per la loro sicurezza e per la protezione della loro salute, cosi' come sulle ragioni che motivano simili precauzioni.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-115-art9 · fonte su Normattiva