Art. 8 (Convenzione 115)
Conformemente alle disposizioni dell'art. 6, dovranno essere stabiliti dei livelli adeguati per i lavoratori che non sono direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni, ma che sostano o transitano in luoghi ove possono essere esposti alle radiazioni ionizzanti o alle sostanze radioattive.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
