Conformemente alle disposizioni dell'art. 6, dovranno essere stabiliti dei livelli adeguati per i lavoratori che non sono direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni, ma che sostano o transitano in luoghi ove possono essere esposti alle radiazioni ionizzanti o alle sostanze radioattive.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-115-art8 · fonte su Normattiva