1. Per i lavoratori destinati direttamente a lavori esposti alle radiazioni devono essere stabiliti, in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, i livelli adeguati:

  • a)da una parte in favore di coloro che abbiano diciotto anni o piu';
  • b)dall'altra, in favore dei minori di anni diciotto. 2. Nessun lavoratore di eta' inferiore ai sedici anni dovra' essere impiegato in lavori comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-115-art7 · fonte su Normattiva