[1]1. Le norme della presente convenzione si applicheranno a tutti i settori dell'attivita' economica, a meno che lo Stato ratificante non ne delimiti la applicazione, con apposita dichiarazione annessa all'atto di ratifica.

[2]2. Nel caso di una tale dichiarazione limitante l'applicazione delle norme della presente convenzione:

  • a)le disposizioni della convenzione dovranno quanto meno applicarsi alle imprese o settori di attivita' economica che l'autorita' competente, previa consultazione dei servizi d'ispezione del lavoro e delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, considerera' utilizzino macchine in misura rilevante; l'iniziativa della consultazione potra' essere assunta da una qualsiasi delle organizzazioni anzidette;
  • b)lo Stato membro indichera', nei rapporti da trasmettere ai termini dell'art. 22 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro quali saranno stati i progressi da esso mano a mano conseguiti, in vista di una piu' ampia applicazione delle norme della convenzione.

[3]3. Ogni Stato membro che abbia fatto una dichiarazione conformemente al precedente paragrafo 1 potra', in qualunque momento, annullarla totalmente o parzialmente, per mezzo di una dichiarazione ulteriore.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-119-art17 · fonte su Normattiva