- 1)a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione che ha firmato il presente Atto puo' ratificarlo e, se non l'ha firmato, puo' aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d'adesione sono depositati presso il Direttore Generale.
- b)Ciascun Paese dell'Unione puo' dichiarare nello strumento di ratifica o di adesione, che la sua ratifica o adesione non e' applicabile agli articoli 1 a 21 e all'Annesso; tuttavia, se tale Paese ha gia' fatto una dichiarazione in conformita' all'articolo VI.
- 1)dell'Annesso, puo' solamente dichiarare nel detto strumento che la ratifica o l'adesione non si applica agli articoli 1 a 20.
- c)Ciascun Paese dell'Unione che, conformemente al comma b) abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell'adesione le disposizioni contemplate nel detto comma puo' dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua ratifica o della sua adesione a queste disposizioni. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore Generale.
- 2)a) Gli articoli 1 a 21 e l'Annesso entrano in vigore tre mesi dopo che siano state soddisfatte le due condizioni seguenti:
- i)almeno cinque Paesi dell'Unione abbiano ratificato il presente Atto o vi abbiano aderito senza fare la dichiarazione secondo l'alinea 1) b);
- ii)La Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord siano diventati parti della Convenzione universale sul diritto d'autore, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971.
- b)L'entrata in vigore contemplata al comma a) e' effettiva riguardo ai Paesi dell'Unione che, almeno tre mesi prima della predetta entrata in vigore, hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione non contenenti la dichiarazione conforme all'alinea 1) b).
- c)Riguardo a ogni Paese dell'Unione a cui non si applichi il comma b) e che rettifichi il presente Atto o vi aderisca senza fare la dichiarazione secondo l'alinea 1) b), gli articoli 1 a 21 e l'Annesso entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato. In quest'ultimo caso, gli articoli 1 a 21 e l'Annesso entreranno in vigore, riguardo a questo Paese, alla data cosi' indicata.
- d)Le disposizioni dei commi a) a c) non pregiudicano l'applicazione dell'articolo VI dell'Annesso.
- 3)Riguardo a ogni Paese dell'Unione che ratifichi il presente Atto o vi aderisca con o senza la dichiarazione secondo l'alinea 1) b), gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato. In quest'ultimo caso, gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore nei riguardi di questo Paese alla data cosi' indicata.
Testo vigente dal 2 agosto 1978
