[1]1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

[2]2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-119-art21 · fonte su Normattiva