[1]1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunciarla, trascorsi dieci anni dalla data di iniziale entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia non avra' effetto che dopo un anno dalla sua registrazione.

[2]2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo decennale di cui al paragrafo precedente, non avra' fatto uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, restera' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potra' denunciare la presente convenzione alla scadenza di ciascun periodo decennale alle condizioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-119-art20 · fonte su Normattiva