Art. 9 (Convenzione 123)
[1]1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
[2]2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' la loro attenzione sulla data alla quale la presente convenzione entrera' in vigore.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
