[1]1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  • a)la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'art. 8 che precede, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

[2]2. La presente convenzione resterebbe in vigore, in ogni caso, nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-123-art12 · fonte su Normattiva