Art. 12 (Convenzione 124)
[1]1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
- a)la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante il precedente art. 8, la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
- b)a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
[2]2. La presente convenzione resterebbe in vigore in ogni caso nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
