Art. 4 (Convenzione 91)
[1]1. Quando delle ferie annuali sono dovute, esse verranno concesse di comune accordo alla prima occasione, tenuto conto delle necessita' del servizio.
[2]2. Nessuno potra' essere obbligato senza il proprio consenso a prendere le ferie annuali che gli sono dovute in un porto che non appartenga al territorio in cui egli e' stato assunto o a quello in cui egli risiede. Con riserva di questa disposizione, le ferie saranno accordate in un porto previsto dalla legislazione nazionale o dalle convenzioni collettive.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
