[1]1. Quando delle ferie annuali sono dovute, esse verranno concesse di comune accordo alla prima occasione, tenuto conto delle necessita' del servizio.

[2]2. Nessuno potra' essere obbligato senza il proprio consenso a prendere le ferie annuali che gli sono dovute in un porto che non appartenga al territorio in cui egli e' stato assunto o a quello in cui egli risiede. Con riserva di questa disposizione, le ferie saranno accordate in un porto previsto dalla legislazione nazionale o dalle convenzioni collettive.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-91-art4 · fonte su Normattiva