Art. 16 (Convenzione 109)
1. Il presente articolo si applica agli ufficiali e al personale subalterno che prestino servizio a bordo di navi mercantili adibite al piccolo o gran cabotaggio. 2. L'esenzione dal servizio e l'esenzione di presenza concessa in un porto dovranno far oggetto di trattative fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, essendo inteso che gli ufficiali ed il personale subalterno beneficeranno in porto della massima esenzione e che questa non verra' conteggiata come ferie.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
