Art. 5 (Convenzione 91)
[1]1. Ogni persona che prenda le ferie in virtu' dell'articolo 3 della presente convenzione deve ricevere per tutta la durata delle ferie la sua abituale remunerazione.
[2]2. La remunerazione abituale pagabile in conformita' al paragrafo precedente, che potra' comprendere una indennita' adeguata per il cibo, sara' calcolata nel modo prescritto dalla legislazione nazionale o fissato da una convenzione collettiva.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
