[1]1. Ogni persona che prenda le ferie in virtu' dell'articolo 3 della presente convenzione deve ricevere per tutta la durata delle ferie la sua abituale remunerazione.

[2]2. La remunerazione abituale pagabile in conformita' al paragrafo precedente, che potra' comprendere una indennita' adeguata per il cibo, sara' calcolata nel modo prescritto dalla legislazione nazionale o fissato da una convenzione collettiva.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-91-art5 · fonte su Normattiva