Art. 5 (Convenzione 99)
Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve comunicare ogni anno all'Ufficio internazionale del Lavoro una relazione generale con la quale fa conoscere le modalita' di applicazione di questi metodi ed i loro risultati. Questa relazione comprendera' indicazioni sommarie sulle occupazioni e il numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, i livelli di salari minimi fissati e, se del caso, le altre misure piu' importanti relative ai salari minimi.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
