Art. 3 (Convenzione 99)
[1]1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la liberta' di determinare, con riserva delle condizioni previste ai paragrafi seguenti, i metodi di fissazione dei salari minimi nonche' le modalita' della loro applicazione.
[2]2. Prima che venga presa una decisione si dovra' procedere ad una consultazione preliminare approfondita. delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, e di qualunque altra persona particolarmente qualificata a questo scopo per la sua professione o le sue funzioni a cui l'autorita' competente ritenga utile rivolgersi.
[3]3. I datori di lavoro e i lavoratori interessati dovranno partecipare all'applicazione dei metodi, o essere consultati, o avere il diritto di essere ascoltati, nella forma e nella misura che potranno essere determinate dalla legislazione ma in ogni caso sulla base di una eguaglianza assoluta.
[4]4. I livelli minimi di salario che saranno stati fissati saranno obbligatori per i datori di lavoro e i lavoratori interessati; essi non potranno essere diminuiti.
[5]5. L'autorita' competente potra', ove necessario, ammettere deroghe individuali ai livelli minimi di salario per evitare la diminuzione delle possibilita' di impiego dei lavoratori caratterizzati da una capacita' fisica o mentale ridotta.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
