Art. 1 (Convenzione 122)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]CONVENZIONE 122
[3]Convenzione sulla politica dell'impiego
[4]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964 nella sua quarantottesima sessione; Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riconosce l'obbligo solenne per l'Organizzazione internazionale del Lavoro di favorire l'attuazione, tra le differenti nazioni del mondo, di programmi diretti a realizzare il pieno impiego e l'elevazione dei livelli di vita, e che il Preambolo dello Statuto dell'Organizzazione prevede la lotta contro la disoccupazione e la garanzia di un salario che assicuri idonee condizioni di vita; Considerato inoltre che in virtu' della Dichiarazione di Filadelfia, spetta all'Organizzazione internazionale del Lavoro esaminare e considerare le ripercussioni delle politiche economiche e finanziarie sulla politica dell'impiego, alla luce dell'obiettivo fondamentale secondo cui "tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro razza, il loro credo e il loro sesso, hanno il diritto di conseguire il proprio progresso materiale ed il proprio sviluppo spirituale nella liberta' e nella dignita', nella sicurezza economica e con eguali possibilita'"; Considerato che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo prevede che "ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione"; Preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che sono direttamente in rapporto con la politica dell'impiego ed in particolare la convenzione e la raccomandazione sul servizio dell'impiego, 1948, la raccomandazione sull'orientamento professionale, 1949, la raccomandazione sulla formazione professionale, 1962, cosi' come la convenzione e la raccomandazione concernenti la discriminazione (occupazione e professione) 1958; Considerato che detti strumenti dovrebbero essere inseriti nel contesto piu' largo di un programma internazionale tendente ad assicurare l'espansione economica fondata sulla piena occupazione, produttiva e liberamente scelta; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla politica dell'impiego che sono comprese nell'ottava questione all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi nove luglio millenovecentosessantaquattro, la convenzione sotto indicata che sara' denominata Convenzione sulla politica dell'impiego, 1964.
[5]Art. 1.
[6]1. Allo scopo di stimolare il progresso e lo sviluppo economico, di elevare i livelli di vita, di corrispondere ai bisogni di manodopera e di risolvere il problema della disoccupazione e della sottoccupazione, ogni Stato membro formulera' ed applichera', come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.
[7]2. Tale politica dovra' tendere a garantire:
- a)che vi sara' lavoro per tutte le persone disponibili e in cerca di lavoro;
- b)che tale lavoro sara' il piu' produttivo possibile;
- c)che vi sara' libera scelta dell'occupazione e che ogni lavoratore avra' tutte le possibilita' per acquisire le qualificazioni necessarie per occupare un impiego che gli convenga e di utilizzare in tale impiego le sue qualificazioni nonche' le sue attitudini, qualunque sia la sua razza, il suo sesso, la sua religione, la sua opinione politica, la sua ascendenza nazionale o la sua origine sociale.
[8]3. Detta politica attiva dovra' tener conto della situazione e del livello di sviluppo economico cosi' come dei rapporti esistenti tra gli obiettivi dell'impiego e gli altri obiettivi economici e sociali e sara' applicata con metodi adatti alle condizioni ed agli usi nazionali.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
