[1]L'importo di 195 milioni di unita' di conto previsto dall'articolo 3 del Protocollo finanziario e' ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente: - Belgio [14,5] milioni di unita di conto - Repubblica Fe- [65,2] milioni di unita di conto derale di Ger- mania - Francia [65,2] milioni di unita di conto - Italia [35,7] milioni di unita di conto - Lussemburgo [ 0,31 milioni di unita di conto - Paesi Bassi [14,1] milioni di unita di conto

[2]Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall'articolo 5, le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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