Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo e' assicurato:

  • a)mediante fondi messi direttamente o indirettamente a disposizione della Banca dagli Stati membri, in particolare durante un periodo iniziale di due anni, oppure
  • b)mediante risorse che la Banca puo' raccogliere con: 1. lo smobilizzo parziale o totale dei prestiti, 2. l'accensione di mutui diretti presso investitori pubblici o parastatali.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~accordo-art3 · fonte su Normattiva