[1]I prodotti sotto elencati, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazione nella Comunita', a dazi doganali pari al 50% dei dazi della tariffa doganale comune.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~allegato-6-art2 · fonte su Normattiva