[1]I prodotti sottoelencati, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazione nella Comunita', a dazi doganali pari al 25% dei dazi della tariffa doganale comune. Tali dazi sono ridotti al 10% dei dazi della tariffa doganale comune alla fine del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale. Essi sono soppressi alla fine del terzo anno.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~allegato-6-art9 · fonte su Normattiva