[1]I prodotti sottoelencati, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazione nella Comunita', a dazi doganali pari al 25% dei dazi della tariffa doganale comune. Tali dazi sono ridotti al 10% dei dazi della tariffa doganale comune alla fine del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale. Essi sono soppressi alla fine del terzo anno.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
