[1]I prodotti sottoelencati, originari della Turchia sono soggetti, all'importazione nella Comunita', ad un dazio doganale del 3% ad valorem. Tale dazio e' ridotto a 2% un anno dopo la data di entrata in vigore del Protocollo addizionale e a 1% due anni dopo tale data. Esso viene soppresso alla fine del terzo anno.

[2]N. della tariffa doganale comune

[3]DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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