[1]I prodotti sottoelencati, originari della Turchia sono soggetti, all'importazione nella Comunita', ad un dazio doganale del 3% ad valorem. Tale dazio e' ridotto a 2% un anno dopo la data di entrata in vigore del Protocollo addizionale e a 1% due anni dopo tale data. Esso viene soppresso alla fine del terzo anno.
[2]N. della tariffa doganale comune
[3]DESIGNAZIONE DELLE MERCI
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
