[1]ALLEGATO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di taluni prodotti tessili in provenienza dalla Turchia
[2]Articolo 1
[3]1. In deroga all'articolo 9 del Protocollo addizionale per i prodotti sottoelencati importati in provenienza dalla Turchia, la Comunita' sopprime progressivamente i dazi della tariffa doganale comune in un periodo di dodici anni mediante quattro riduzioni successive del 25% ciascuna. Tali riduzioni saranno operate alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale, nonche' quattro, otto e dodici anni dopo:
[4]N. della tariffa doganale comune
[5]DESIGNAZIONE DELLE MERCI
[6]2. Tuttavia, per i prodotti di cui alle voci 55 05 e 55 09, importati in provenienza dalla Turchia, la Comunita' opera, sin dall'entrata in vigore del Protocollo addizionale, una riduzione del 75% dei dazi della tariffa doganale comune, nell'ambito di contingenti tariffari comunitari annui rispettivamente di 300 tonnellate per la voce 55.05 e di 1.000 tonnellate per la voce 55.09.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
