1. Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre fra loro nuove restrizioni quantitative all'importazione e misure di effetto equivalente. 2. Tuttavia, per quanto riguarda la Turchia, tale obbligo si applica, all'entrata in vigore del presente Protocollo, soltanto al 35% delle sue importazioni private in provenienza dalla Comunita' durante il 1967. Questa percentuale e' portata a 40, 45, 60 e 80% rispettivamente tre, otto, tredici e diciotto anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo. 3. Sei mesi prima di ciascuna delle tre ultime scadenze, il Consiglio di Associazione esamina le conseguenze dell'aumento dell'aliquota di liberalizzazione sullo sviluppo economico della Turchia e, se del caso, decide, allo scopo di assicurare uno sviluppo economico accelerato della Turchia, di rinviare la scadenza per un periodo di tempo che esso stesso fissa. In mancanza di una decisione al riguardo, la scadenza e' rinviata di un anno. La procedura d'esame e' ripresa nuovamente sei mesi prima della scadenza di questo termine. Un secondo rinvio di un anno interviene se nuovamente il Consiglio di Associazione non prende una decisione. Al termine di questo secondo periodo, la maggiorazione dell'aliquota di liberalizzazione e' applicata dalla Turchia, salvo decisione contraria del Consiglio di Associazione. 4. L'elenco dei prodotti in provenienza dalla Comunita', la cui importazione e' liberalizzata in Turchia, e' notificato alla Comunita' al momento della firma del presente Protocollo. Questo elenco e' consolidato nei confronti della Comunita'. Gli elenchi dei prodotti liberalizzati a ciascuna delle scadenze contemplate dal paragrafo 2, sono notificati alla Comunita' e consolidati nei confronti della medesima. 5. La Turchia puo' ripristinare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti liberalizzati, ma non consolidati a norma del presente articolo, a condizione di aprire, a favore della Comunita', contingenti almeno pari al 75% della media delle importazioni in provenienza dalla Comunita' effettuate durante gli ultimi tre anni che precedono tale ripristino. Questi contingenti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 4. 6. In nessun caso la Turchia applica alla Comunita' un trattamento meno favorevole di quello riservato ai paesi terzi.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art22 · fonte su Normattiva