1. Sono vietate fra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente. La Comunita' e la Turchia aboliscono tra loro, al piu' tardi alla fine della fase transitoria, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. 2. In deroga al paragrafo precedente, la Comunita' e la Turchia, previa consultazione del Consiglio di Associazione, possono mantenere o introdurre restrizioni all'esportazione di prodotti di base, nella misura necessaria a promuovere lo sviluppo di determinate attivita' della loro economia o a far fronte ad un'eventuale penuria di tali prodotti. In questo caso, la Parte interessata apre, a favore dell'altra Parte, un contingente che tiene conto della media delle esportazioni degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche e dello sviluppo normale degli scambi determinato dall'attuazione progressiva dell'unione doganale.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art27 · fonte su Normattiva