1. Le Parti Contraenti aboliscono tra loro tutte le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione non oltre la fine di un periodo di ventidue anni. Il Consiglio di Associazione raccomanda gli adattamenti graduali da effettuare durante tale periodo, tenendo conto delle disposizioni adottate all'interno della Comunita'. 2. In particolare la Turchia abolisce progressivamente le cauzioni che devono essere versate dagli importatori per l'importazione di merci provenienti dalla Comunita', secondo i ritmi previsti dagli articoli 10 e 11. Inoltre le cauzioni la cui percentuale e' superiore al 140% del valore in dogana delle merci importate in provenienza dalla Comunita', per quanto riguarda le parti, i pezzi staccati e gli accessori degli autoveicoli della voce 87.06 della tariffa doganale turca, e le cauzioni la cui percentuale e' superiore al 120% di detto valore, per quanto riguarda gli altri prodotti, sono abbassate ai livelli sopra indicati a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art26 · fonte su Normattiva