Nei settori coperti dal presente Protocollo: - il regime applicato dalla Turchia nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione fra gli Stati membri, i loro cittadini e le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Turchia non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' turche.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
