Le Parti Contraenti modificano progressivamente le condizioni di partecipazione ai contratti conclusi dalle amministrazioni o dalle imprese pubbliche, nonche' dalle imprese private alle quali siano stati concessi diritti speciali od esclusivi in modo da eliminare, alla fine di un periodo di ventidue anni, ogni discriminazione tra i cittadini degli Stati membri e i cittadini della Turchia stabiliti sul territorio delle Parti Contraenti. Il Consiglio di Associazione adotta le modalita' e il ritmo di tali modificazioni ispirandosi alle soluzioni adottate all'interno della Comunita' in questo settore.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art57 · fonte su Normattiva