settore degli scambi commerciali contemplati dal presente accordo: - il regime applicato dalla Repubblica di San Marino nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra Stati membri, loro cittadini o loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Repubblica di San Marino non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' sammarinesi.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304~accordo-art25 · fonte su Normattiva