1. Qualora in un settore dell'attivita' economica della Turchia si verifichino gravi perturbazioni, o tali da compromettere la sua stabilita' finanziaria con l'estero, ovvero qualora sorgano difficolta' tali da alterare la situazione economica di una regione della Turchia, quest'ultima puo' adottare le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure, e le relative modalita' di applicazione, sono notificate senza indugio al Consiglio di Associazione. 2. Qualora in un settore dell'attivita' economica della Comunita' ovvero di uno o piu' Stati membri si verifichino gravi perturbazioni, tali da compromettere la stabilita' finanziaria con l'estero di uno o piu' Stati membri, ovvero qualora sorgano difficolta' tali da alterare la situazione economica di una regione della Comunita', quest'ultima puo' adottare, o autorizzare lo Stato membro o gli Stati membri interessati ad adottare le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure nonche' le relative modalita' d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio di Associazione. 3. Per l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 deve essere data la precedenza alle misure che recano il minor turbamento possibile nel funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile ad ovviare alle difficolta' manifestatesi. 4. Sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2, possono intervenire consultazioni in sede di Consiglio di Associazione.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
